Legge 01.03.2005, n. 26
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «28 febbraio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2005»;
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140»;
dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale). - 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005".
Art. 1-ter (Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali). - 1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è soppresso.
2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
"29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati
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