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Legge provinciale Provincia autonoma di Trento 15.03.2005, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione. Fonte: B.U. Regione Trentino Alto Adige 17 marzo 2005, n. 11 bis.

Capo III - Disposizioni in materia di formazione professionale

Art. 14 - Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante della formazione professionale

1. Con deliberazione della Giunta provinciale è indetto un corso-concorso riservato per titoli ed esami al quale è ammesso il personale insegnante della formazione professionale che abbia prestato servizio presso i centri di formazione professionale della Provincia per almeno trecentossessanta giorni, di cui almeno centottanta giorni a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1995-1996 e fino alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. Il servizio considerato utile deve essere stato prestato per gli insegnamenti corrispondenti a quelli messi a concorso con il possesso dello specifico titolo di studio o della qualifica ed esperienza professionale richiesti dalla Provincia. Il corso di durata non superiore a centoventi ore è finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative agli insegnamenti messi a concorso. La deliberazione della Giunta provinciale stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, ivi compresi l'articolazione e i contenuti del corso di formazione.

2. Il personale insegnante che abbia superato l'esame finale del corso-concorso di cui al comma 1, è inserito in graduatorie, di durata quadriennale, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale insegnante dei centri provinciali di formazione professionale; le medesime graduatorie sono utilizzate inoltre per le assunzioni con precedenza assoluta per i posti a tempo determinato del personale insegnante degli stessi centri.

3. Resta fermo, per quanto non previsto d

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