Decreto legge 14.03.2005, n. 35
Capo IX - Disposizioni finali
1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al D.M. 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze, e l'articolo 10 del D.M. 7 aprile 1999 del Ministero delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999.
2. L'attività di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive può essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
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