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Decreto legge 14.03.2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (G.U. 16.03.2005, n. 62)

Capo VII - Modernizzazione dei sistemi di protezione sociale e potenziamento ammortizzatori sociali

Art. 13 bis - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 253

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al primo comma, dopo le parole: «salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli» sono inserite le seguenti: «ed in altre disposizioni di legge»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario»;

b) all'articolo 52:

1) al primo comma, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono sostituite dall

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