Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82
Capo II - Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi 154
Sezione III - Trasferimenti di fondi, libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida.
Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
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