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Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale. (G.U. 16.05.2005, n. 112 - S.O.)

Capo II - Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi 136

Sezione II - Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari 137

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 33 - Uso di pseudonimi 138

1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno venti anni decorrenti dall'emissione del certificato stesso.

136

Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

137

Rubrica così modificata dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

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