IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale. (G.U. 16.05.2005, n. 112 - S.O.)

Capo II - Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi 128

Sezione II - Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari 129

Art. 32 - Obblighi del titolare di firma elettronica qualificata e del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata 130

1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma.

2. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi.

3. Il prestatore di servizi di firma elettronica qualificata che rilascia certificati qualificati deve comunque:

a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle Linee guida, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.