Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82
Capo II - Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi 111
Sezione II - Firme elettroniche, certificati e prestatori di servizi fiduciari 112
[1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;
g) firma elettronica del certificatore che ha rilasciato il certificato, realizzata in conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato m
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