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Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale. (G.U. 16.05.2005, n. 112 - S.O.)

Capo II - Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi 97

Sezione I - Documento informatico

Art. 23 quater - Riproduzioni informatiche 98

1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».

97

Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

98

Articolo inserito dall'art. 16, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

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