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Decreto legislativo 07.03.2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale. (G.U. 16.05.2005, n. 112 - S.O.)

Capo II - Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi 93

Sezione I - Documento informatico

Art. 23 bis - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici 94

1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida.

2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

93

Rubrica così modificata dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

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Articolo inserito dall'art. 16, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

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