IperTesto Unico IperTesto Unico

C.M. MIUR 21.03.2005, n. 39

Esercizio professione docente in scuole ed istituti statali e non statali (scuola dell'infanzia, scuola primaria, istituti di istruzione secondaria) - riconoscimento titoli di formazione ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51 e dei decreti legislativi n. 115/92 e n. 319/94. Conoscenza della lingua italiana.

Con C.M. n. 89 del 1° dicembre 2003 è stata chiesta, ai fini del riconoscimento dei titoli di formazione professionale, la documentazione della conoscenza della lingua italiana con la certificazione CELI 5. Le relative prove, tuttavia, non sono risultate adeguatamente strutturate per lo svolgimento della delicata attività professionale di docente, dalla quale dipende il successo formativo degli studenti.

Si ritiene, pertanto, di dettare nuove, diverse modalità di accertamento e di documentazione della conoscenza della lingua italiana ai fini dell'insegnamento, nell'ambito delle procedure di riconoscimento di titoli di formazione professionale ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 e 92/51 e dei relativi decreti legislativi di attuazione n. 115/92 e n. 319/94.

Dette modalità sono stabilite come segue.

L'interessato deve acquisire la certificazione aggiornata, rilasciata dalla Università per Stranieri di Perugia, denominata "CELI 5 Doc" (per informazioni si veda il sito internet: www.unistrapg.it), la cui presentazione è indispensabile per l'eventuale riconoscimento ai fini dell'esercizio della professione docente in scuole italiane con lingua di insegnamento italiana.

Sono esentati dalla presentazione del CELI 5 Doc, coloro i quali:

1. abbiano compiuto 13 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane, esclusi quelli effettuati in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi e con effettiva frequenza di istituzioni scolastiche italiane con insegnamento impartito in lingua italiana;

2. abbiano compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane, esclusi quelli effettuati in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi e con effettiva frequenza di istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento diversa da quella italiana;

3. abbiano compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane, esc

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.