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C.M. Inpdap 03.03.2005, n. 5

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Redditi di lavoro autonomo. Chiarimenti normativi, fiscali e contributivi.

Le evoluzioni legislative che si sono susseguite nel corso del tempo hanno creato l'improrogabile necessità di riesaminare dal punto di vista normativo ed annessi obblighi fiscali e contributivi, la complessa materia riguardante tutti i rapporti di lavoro diversi dal "lavoro dipendente puro".

Con tale intento si procede, pertanto, all'aggiornamento della circolare n. 16 del 22 marzo 2001, precisando che l'indicazione nella istituita sezione "normativa" dei relativi articoli del DPR n. 917/86 - TUIR tiene conto della nuova articolazione progressiva e degli adeguamenti normativi scaturiti dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e da ultimo dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che hanno modificato ed integrato la precedente stesura del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente

1.1 - Normativa : DPR 917/86 - TUIR: Art. 50, comma 1, lettera b); D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 172/E del 22 novembre 2000; Nota Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

n. 3/393 dell'8 aprile 2001; Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24/E del 16 febbraio 2001; Circolare Inpdap n. 29 del 27 maggio 1998.

Per la precedente normativa cfr. art. 47, comma 1, lett. b) del DPR n. 917/86.

1.2 - Definizione : " Le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato".

1.3 - Commento : Questa tipologia di rapporto riguarda i dipendenti pubblici con qualifica diversa da diri

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