Legge 14.05.2005, n. 80
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
All'articolo 1:
al comma 4, le parole: "strumentali finalizzati" sono sostituite dalle seguenti: "strumentali nonché finalizzate";
al comma 5, lettera a), la parola: "ciascun" è sostituita dalla seguente: "ciascuno";
al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70";
al comma 11, le parole: "Il comitato anti-contraffazione di cui all'articolo 4, comma 72, della legge 24 dicembre 2003, n. 350" sono sostituite dalle seguenti: "L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater";
al comma 12, le parole: "dell'attività" sono sostituite dalle seguenti: "delle attività";
al comma 15, primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 3 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:
"15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove ciò sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento, progetto o programma, debitamente attestati da part
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