D.P.C.M. 31.05.2005
1. Il CNIPA, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo presenti anche le proposte delle amministrazioni formulate ai fini della predisposizione del piano triennale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , e sentita la Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie un programma di interventi.
2. Il programma di cui al comma 1, dopo l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, è inviato alle amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , ed è recepito nelle direttive annuali per l'azione amministrativa di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .
3. Il CNIPA assiste le amministrazioni nella realizzazione degli stessi, monitorandone, in collaborazione con le amministrazioni interessate, l'attuazione ed i risultati; sui medesimi risultati riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per l'innovazione e le tecnologie con rapporti periodici e con una relazione annuale da predisporsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il CNIPA invia, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sui risparmi di spesa ottenuti nell'anno precedente e sui risparmi previsti nell'anno in corso.
5. Le pubbliche amministrazioni interessate adottano i provvedimenti necessari per dare attuazione al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso ai c
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