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C.M. MIUR 25.05.2005, prot. n. 565

Trattamento economico di missione all'interno del territorio nazionale. Utili indicazioni ed istruzioni per gli impiegati inviati in missione.

È emerso, recentemente, che le tabelle di missione presentate ai fini della liquidazione del trattamento di missione, non vengono documentate in modo completo ed esaustivo come più volte evidenziato dall'Ufficio Centrale di Bilancio. Si ritiene pertanto opportuno fornire indicazioni e chiarimenti sul trattamento economico di missione all'interno del territorio nazionale. Preliminarmente, si precisa che le indicazioni che seguono, suscettibili di aggiornamento e modifica, non intendono essere esaustive della materia, data la numerosa casistica finora riscontrata, ma mirano esclusivamente a facilitare il compito del personale inviato in missione ed a ridurre i tempi tecnici per la liquidazione delle tabelle di missione prevenendo eventuali rilievi del citato organo di controllo.

Indennità di missione

Ai sensi della Legge n. 836/1973, modificata dall'art. 5 della Legge n. 417/1978 "l'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

a. nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;

b. nella località di abituale dimora, anche se distante più di dieci chilometri dalla ordinaria sede di servizio;

c. nelle località distanti meno di dieci chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio.

È utile evidenziare che, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 836, al personale compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati, anche se non acquista titolo all'indennità di missione.

Sede di servizio ed abituale dimora

Nel caso in cui il dipendente venga incaricato di una missione nel luogo di residenza anagrafica ed essa non coincida con il luogo di dimora abituale, lo stesso è tenuto a dimostrare la circostanza con "documentazione probatoria" (costituita da bollette della luce, acqua, gas etc., ovviamente intestate a suo nome).

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