IperTesto Unico IperTesto Unico

Provvedimento Garante protezione dati personali 26.07.2005

Introduzione di un documento di valutazione ed orientamento, denominato "Portfolio (o cartella) delle competenze individuali". (G.U. 08.08.2005, n. 183)

1. Premessa.

La riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - ha introdotto la redazione di un documento di valutazione ed orientamento, denominato "Portfolio (o cartella) delle competenze individuali", da redigere singolarmente per ciascun alunno.

Il Portfolio documenta nei predetti cicli di istruzione i processi formativi degli alunni e ne accompagna in tali ambiti il percorso scolastico illustrando in un unico contesto, come strumento didattico, la formazione, l'orientamento e i progressi educativi.

La normativa di riferimento (decreto legislativo 19 aprile 2004, n. 59) prevede a tal fine una documentazione sistematica anche degli elaborati degli alunni, volta a comprendere ed interpretare i loro interessi, le attitudini, i comportamenti e le aspirazioni personali.

Il Portfolio è compilato e aggiornato (nella scuola d'infanzia) dai docenti di sezione, ovvero (nella scuola primaria e secondaria di primo grado) dal docente coordinatore-tutor dell'alunno in collaborazione con altri docenti, alunni e loro genitori, i quali possono apportarvi alcune annotazioni (allegati A, B) e C) del citato decreto).

Il Garante ha ricevuto reclami e segnalazioni di genitori di alunni che lamentano possibili violazioni della riservatezza derivanti dalle modalità con cui istituti scolastici pubblici e privati trattano dati di carattere personale in relazione al Portfolio.

Rispondendo alla richiesta dell'Autorità (nota del 31 maggio 2005), il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione (lettera del 20 giugno 2005) ha fornito alcune informazioni.

Il Ministero ha anche convenuto sulla necessità di raccogliere nel Portfolio "dati personali esclusivamente se pertinenti e non eccedenti e, nel caso dei dati sensibili, solamente se indispensabili per la valutazione e l'orientamento dell'alunno"; si è poi dichiarato dispo

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.