D.P.R. 19.07.2005
Formula iniziale
Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
Visti l'art. 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e l'art. 1, comma 99, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali è stato riconosciuto ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età;
Visto l'art. 1, comma 99, della citata legge n. 311 del 2004, il quale nell'assoggettare l'istituto del trattenimento in servizio del personale delle amministrazioni pubbliche al divieto di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato di personale di cui ai commi 95, 96 e 97 del medesimo art. 1, esclude espressamente dal citato divieto il comparto scuola;
Considerato che il medesimo art. 1, comma 99, della legge n. 311 del 2004 prevede che al comparto scuola, ai fini dell'autorizzazione del trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età del personale dirigente, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche, si applichi la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni ai sensi dell'art. 39 della citata legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni;
Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 90 del 6 maggio 2005 e n. 759 del 21 giugno 2005, con le quali il medesimo Ministero ha rappresentato la necessità di trattenere in servizio, ai sensi della suindicata normativa, un contingente di personale corrispondente a n. 175 dirigenti scolastici, al fine di fronteggiare le esigenze di conduzione delle istituzioni scolastiche con personale di provata esperienza e capacità;
Considerato che il numero dei posti vacanti e tenuto conto anche delle cessazioni d
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