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D.P.R. 08.07.2005, n. 212

Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. (G.U. 18.10.2005, n. 243)

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per Ministro o Ministero: il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per istituzioni: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;

c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale;

d) per Comitato: il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

e) per sistema: il sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

g) per regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;

h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;

i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master;

l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;

m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso affere

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