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D.P.C.M. 08.07.2005

Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici. (G.U. 08.08.2005, n. 183)

Art. 7 - Utilizzo del logo

1. La richiesta di autorizzazione ad esporre il logo viene presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per via telematica tramite il sito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), ai sensi dell'art. 4, comma 3 del regolamento.

2. Ai fini del comma 1, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 della legge ed i soggetti privati che intendono esporre il logo attestante il possesso del requisito di accessibilità sul proprio sito Web si registrano preventivamente nell'apposita sezione del sito Web del Cnipa.

3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 è corredata dall'attestato di accessibilità, in formato elettronico, relativo ad ogni pagina del sito esaminata, nonché da copia statica, riferita al momento della valutazione, di tutte le pagine analizzate indicate all'art. 5, comma 2; il modello di attestato di accessibilità è disponibile, per i soggetti registrati, nella citata sezione del sito Web del Cnipa.

4. Ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione ad esporre il logo, il Cnipa provvede a:

a) predisporre una sezione del proprio sito Web per ricevere le richieste di registrazione;

b) acquisire la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 3;

c) costituire e tenere aggiornata la banca dati dei soggetti autorizzati ad esporre il logo, dei codici elettronici di riconoscimento rilasciati agli stessi soggetti ai fini della registrazione e della documentazione inerente a ciascuna richiesta di autorizzazione;

d) riferire gli esiti dell'istruttoria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

5. La Pres

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