D.P.C.M. 08.07.2005
1. Le persone giuridiche interessate alla iscrizione nell'elenco dei valutatori di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento presentano documentazione idonea a comprovare la disponibilità di risorse strumentali tali da consentire l'effettuazione delle verifiche tecnica e soggettiva.
2. Le persone giuridiche di cui al comma 1 forniscono altresì elementi idonei a comprovare la disponibilità delle seguenti risorse professionali, anche se non legate alle medesime da rapporto di lavoro dipendente:
a) esperto di fattori umani;
b) esperto tecnico;
c) esperto di interazione con i soggetti disabili;
d) gruppo di valutazione.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.