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D.P.C.M. 08.07.2005

Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici. (G.U. 08.08.2005, n. 183)

Art. 4 - Specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti dei soggetti valutatori

1. Le persone giuridiche interessate alla iscrizione nell'elenco dei valutatori di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento presentano documentazione idonea a comprovare la disponibilità di risorse strumentali tali da consentire l'effettuazione delle verifiche tecnica e soggettiva.

2. Le persone giuridiche di cui al comma 1 forniscono altresì elementi idonei a comprovare la disponibilità delle seguenti risorse professionali, anche se non legate alle medesime da rapporto di lavoro dipendente:

a) esperto di fattori umani;

b) esperto tecnico;

c) esperto di interazione con i soggetti disabili;

d) gruppo di valutazione.

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