D.M. MIUR 08.07.2005, n. 61
2.1 Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale docente ed educativo è definito, proporzionalmente alle disponibilità dei posti residuati dopo l'espletamento delle operazioni di mobilità, tenendo conto dell'esigenza di non creare soprannumero nel corso del triennio.
2.2 Con decreto interministeriale concernente il piano pluriennale di assunzioni previsto dall'art. 1 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, viene definito il contingente di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo anche per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008.
2.3 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili e vacanti per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, così come modificata dalle disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 333/2001 e nel decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 5 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.5 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art.3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.
2.6 Qualora le assunzioni non possano essere dispos
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