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Direttiva MIUR 28.07.2005, n. 68

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Art. 4 - Livelli d'intervento

Le gare, salvo quanto indicato nel precedente articolo 1, avranno portata regionale; ad esse potranno partecipare, a norma di legge, le imprese appartenenti alle tipologie contemplate nell'unita documentazione, in possesso dei requisiti richiesti e con le modalità in essa prescritte.

Le risorse assegnate ai rispettivi Uffici scolastici regionali sono finalizzate a consentire il migliore esercizio delle attività previste dalla presente Direttiva ed, a tal fine, ciascun Ufficio medesimo curerà di fornire ai Capi d'istituto interessati ogni ausilio, informazione e sostegno, nell'ambito del quadro normativo di riferimento, per facilitarne le attività, garantendo loro - in quanto diretti contraenti con le ditte assegnatarie - gli opportuni, adeguati, supporti tecnici, operativi e normativi ed assicurando, altresì, la tempestiva assegnazione delle risorse necessarie per l'esercizio delle attività di competenza.

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