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Decreto MIUR - DDG 12.07.2005

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1. Ai sensi dell'art. 1 octies, comma 2 del Decreto legge 31.1.2005, n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 31.3.2005, n. 43, i posti messi a concorso nelle singole regioni per ciascun settore e non coperti per assenza di idonei, sono attribuiti preliminarmente per effettuare le compensazioni tra idonei da nominare e posti disponibili in settori formativi diversi della stessa regione come indicato nella Tabella (allegato 1) che fa parte integrante del presente decreto.

2. Le disponibilità residue sono ripartite in misura proporzionale al numero degli idonei, secondo quanto indicato nella succitata Tabella, tra le regioni nel cui ambito risultino nelle graduatorie idonei ancora da nominare.

3. Successivamente, sulla base dei posti indicati nell'allegato 1, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali interessati procederanno alle conseguenti nomine, tenendo conto delle esigenze dei diversi settori formativi interessati.

 

Allegato 1 -

Regione Posti residuati dopo le nomine effettuate ai sensi della L. 43/2005 Posti da compensare Posti ripartiti
Abruzzo* 1 1 0
Basilicata 2 0 0
Calabria 13 0 0
Campania* 3 3 6
Emilia-romagna* 2 2 0
Lazio 12 0 0
Lombardia 0 0 5
Marche* 1 1 0
Piemonte 0 0 2
Puglia 20 0 0
Sardegna 0 0 2
Sicilia 0 0 24
Tosc

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