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C.M. Lavoro 15.07.2005

Apprendistato professionalizzante. (G.U. 28.07.2005, n. 174)

I. Premessa.

Alla luce delle recenti modifiche del quadro normativo di cui alla legge n. 80 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 (c.d. Decreto Competitivita), che introduce il comma 5-bis, all'art. 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed a seguito dei chiarimenti intervenuti con la Sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005, che si pronuncia anche con riguardo alla ripartizione di competenze nella regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, si ritiene necessario fornire alcune delucidazioni operative in merito alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante.

 

II. Contrattazione collettiva e regolamentazioni regionali.

Occorre precisare, in primo luogo, che a seguito della novella di cui all'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, che aggiunge il comma 5-bis, all'art. 49, decreto legislativo n. 276 del 2003, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa, in attesa di apposite leggi regionali da adottarsi di intesa con le parti sociali, alla autonomia collettiva nella forma dei contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La disposizione deve essere intesa nel senso che il legislatore, al fine di accelerare il processo di messa a regime dell'istituto, affida la definizione della disciplina per l'apprendistato professionalizzante agli stessi soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali potranno concordarla in qualsiasi momento senza, dunque, dover attendere la fase di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Nulla esclude peraltro, anche ai sensi dell'art. 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che la regolamentazione della materia venga definita anche mediante uno o più accordi interconfederali.

In attesa della regolamentazione reg

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