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C.M. INPDAP 06.07.2005, n. 27

Articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Erogazione dell'assegno per il nucleo familiare al coniuge del titolare della pensione.

Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n° 129 del 6 giugno 2005 è stato pubblicato il decreto 4 aprile 2005, con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, ha impartito le disposizioni attuative della norma indicata in oggetto. L'art. 1, comma 559, della legge n. 311/2004, dispone - come è noto - che, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare è corrisposto al coniuge dell'avente diritto.

L'esercizio di detto diritto è subordinato alla formulazione di apposita istanza da presentare alla sede provinciale e territoriale INPDAP che amministra il trattamento pensionistico sul quale viene erogato l'assegno per il nucleo familiare, nonché alla tassativa condizione che il coniuge richiedente non sia titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare stesso.

In sostanza, il coniuge non deve svolgere attività lavorativa dipendente e non deve essere titolare di pensione. È appena il caso di sottolineare che quanto disposto dal richiamato art. 1, comma 559, attiene esclusivamente alla corresponsione (pagamento) del beneficio in questione: la attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare è, viceversa, tuttora disciplinata dall'art. 2 del decreto - legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Ai fini dell'erogazione dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare, la richiesta del coniuge può essere formulata sullo stesso modello che presenta il titolare della pensione, qualora trattasi di prima concessione, ovvero utilizzando l'unito modello nell'ipotesi in cui l'assegno in questione sia già in regolare corso di pagamento.

Il diritto del coniuge a percepire direttamente l'importo della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda e non ha alcuna rilevanza per periodo pregresso. Nel caso in cui i

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