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Nota MIUR 20.06.2005, prot. n. 1064.

Per opportuna conoscenza, ai fini delle eventuali valutazioni e determinazioni di competenza si riporta il contenuto del parere reso in data 15.6.2005 dall'Ufficio Legislativo sulle problematiche di cui all'oggetto:

"Con riferimento alle note di codesta Direzione generale n.817 del 12 maggio e n.987 del 10 giugno u.s. e presa visione della nota della Direzione Generale per l'università n.1250 dell' 8 giugno u.s., riguardanti l'oggetto, si esprime, per quanto di competenza, il seguente avviso.

Va considerato che prima dell' entrata in vigore dell' articolo 1-novies della legge n.43 del 2004, la tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie permanenti prevedeva, al punto C.11, un identico punteggio (3 punti) per i diplomi di specializzazione, per i master e per i corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, con esame finale e coerenti con gli insegnamenti riferibili alla graduatoria d' iscrizione.

L'art.1-novies sopra citato, nel modificare il suddetto punto C. 11 della tabella, ha previsto un punteggio differenziato per i diplomi di specializzazione ed i master universitari (3 punti), rispetto ai corsi di perfezionamento universitari (2 punti) ed ha confermato, per entrambe le tipologie di titoli, il requisito della durata almeno annuale dei corsi, dell'esame finale e della coerenza con gli insegnamenti riferibili alla graduatoria d'iscrizione.

Ciò premesso, si condividono le argomentazioni espresse da codesta Direzione Generale con la suddetta nota del 10 giugno scorso circa la legittimità di una applicazione in senso letterale del suddetto articolo 1 - novies della legge n. 43/2004, tenuto anche conto delle considerazioni espresse circa l'attuale avanzato stato dei lavori di aggiornamento delle graduatorie permanenti presso i competenti uffici scolastici periferici e delle conseguenti negative ripercussioni nel caso di modifiche "in itinere" delle indicazioni già fornite per la valutazione dei suddetti

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