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Legge 25.06.2005, n. 109

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare. (G.U. 25.06.2005, n. 146)

Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63

All'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "articolo 6, comma 3, lettera a), del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al" e, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica".

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2-bis. - (Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005) - 1. Per il solo anno 2005, l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è estesa anche allo svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria.

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 46

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