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D.M. MIUR 16.06.2005

Indizione procedura valutativa per la formazione delle graduatorie previste dall'art. 2 bis del D.L. 7.04.04, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 4.06.04, n. 14. (G.U. 28.06.2005, n. 51 - Serie concorsi)

Art. 11 - Approvazione e pubblicazione della graduatoria

1. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate all'albo dell'istituzione che ha curato la valutazione dei titoli.

2. Nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie ciascun interessato può presentare reclamo scritto al Direttore dell'istituzione esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni. In caso di accoglimento del reclamo il Direttore procede alla rettifica della graduatoria.

3. Il Direttore può inoltre procedere anche d'ufficio alla rettifica della graduatoria.

4. La graduatoria, approvata in via definitiva dal Direttore, è pubblicata all'albo dell'istituzione e sul sito http://afam.miur.it.

5. Il termine per le eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione all'albo dell'istituzione.

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