D.M. MIUR 09.06.2005, n. 55
7.1 - Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 - co. 1, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.
7.2 - L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:
a) - abbiano prodotto domanda in più province, oppure in più di 30 scuole;
b) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
c)- abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
7.3 - La produzione di domande in più province comporta, oltre alla esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato sia inserito.
7.4 - Le autodichiarazioni mendaci o l'autoproduzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 42 del 20.2.20001, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003, n. 3.
7.5 - Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporr
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