D.M. MIUR 09.06.2005, n. 55
Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli - Avvertenze di cui alle Tabelle A/1 - A/2 - A/3 - A/4
A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina conferito dall'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n.420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n.588/85 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti, vigenti profili professionali.
D) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi lo stesso titolo può essere preso in considerazione una sola volta in base alla tabella di valutazione. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.
E) Tra i titoli di studio richiesti per l'accesso alle graduatorie, contemplati nel punto 1) delle rispettive tabelle di valutazione è sempre incluso il diploma di scuola media, che deve essere valutato nei confronti di tutti i candidati che ne risultino in possesso, secondo le regole ivi stabilite.
Si deve, cioè, assegnare il punteggio relativo alla migliore media riportata fra la licenza media, il diploma di qualifica o di maturità e il punteggio aggiuntivo di punti 2 (una sola volta) per gli altri titoli sui
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