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Decreto legge 30.06.2005, n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. (G.U. 01.07.2005, n. 151)

Capo II - Ulteriori interventi

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 14 vicies ter - Disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa. 56

1. Al fine di concorrere al conseguimento di più elevati livelli di produttività, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati:

a) le caratteristiche e i requisiti anche finanziari delle società di capitali che svolgono l'attività di gestione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;

b) i requisiti degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle mense aziendali e interaziendali, nonché degli altri esercizi convenzionabili con le società di cui alla lettera a) per l'erogazione dei servizi sostitutivi di mensa;

c) [i criteri per l'aggiudicazione delle gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa e] 57 le modalità per garantire il valore della prestazione concordato con i lavoratori dipendenti;

d) le caratteristiche del buono pasto e la regolamentazione dell'utilizzo dello stesso da parte dei lavoratori dipendenti e delle categorie assimilate.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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