Decreto legge 30.06.2005, n. 115
Capo II - Ulteriori interventi
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Allo scopo di incentivare l'attività dei centri fieristici per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006, è consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, e non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Per fruire dell'agevolazione, il richiedente inoltra apposita domanda all'Agenzia delle entrate che la esamina secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento dei fondi stanziati pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 10 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impia
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.