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Decreto legge 30.06.2005, n. 115

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. (G.U. 01.07.2005, n. 151)

Capo II - Ulteriori interventi

Art. 14 quater - Giochi olimpici invernali Torino 2006.

1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comune di Limone Piemonte è autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 250.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Dopo il comma 25 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è inserito il seguente:

«25-bis. Limitatamente all'anno 2005 per gli enti locali della regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il complesso delle spese di cui al comma 24 è calcolato anche al netto delle spese derivanti da in

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