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C.M. INPDAP 15.06.2005, n. 22

Contributi pensionistici dei dipendenti iscritti alla CPTS. Applicazione della maggiorazione del 18% della base pensionabile alla tredicesima mensilità.

In considerazione dei numerosi quesiti che pervengono a questo Istituto in merito all'applicazione, nei confronti del lavoratori con posizione assicurativa presso la Cassa Stato, della maggiorazione del 18% della base pensionabile alla 13 ma mensilità, si ritiene utile precisare quanto di seguito indicato, tenuto conto dei differenziati comportamenti registrati dalle amministrazioni iscritte.

In materia di determinazione dell'imponibile assoggettabile a pensione del personale civile dello Stato, l'art. 15 della legge 29.4.1976, n.177, di modifica dell'art. 43 del d.P.R. 29.12.1973, n.1092, prevede una maggiorazione del 18% della base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni pensionabili tassativamente indicati ai punti dalla a) alla g) del medesimo articolo.

La stessa norma sancisce l'inderogabilità della previsione di cui trattasi, disponendo, all'ultimo capoverso, testualmente " Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile ".

In materia, successivamente, è intervenuto l'art. 15 della legge 23.12.1994, n. 724, che, nel richiamare, tra l'altro, l'art. 15 della sopracitata legge 177/76, prevede, agli stessi fini, con decorrenza dal 1.1.1995, l'esclusione dalla base imponibile per il 18 per cento dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27.5.1959, n.324. Stante l'esposto quadro normativo, considerate le modificazioni contrattualmente intervenute nella struttura dei trattamenti economici spettanti, si precisa che, per gli iscritti alla Cassa Stato, a decorrere dal 1.1.1995, l'imponibile, da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici e per il Fondo credito, è oggetto di maggiorazione del 18% limitatamente allo stipendio tabellare, alla retribuzione individuale di anzianità ( cfr. cosiddetta RIA ) e all'eventuale assegno "ad p

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