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Sentenza Corte Costituzionale 29.01.2005, n. 62

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Sentenza: nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato); dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59); della legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale e salute dei cittadini), del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi) e della relativa legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368 promossi con tre ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri e con un ricorso della Regione Basilicata notificati il 4 settembre 2003, il 19 gennaio, il 6 febbraio e il 9 marzo 2004, depositati in cancelleria l'11 settembre 2003, il 26 gennaio, il 6 febbraio e il 17 marzo 2004 ed iscritti al n. 67 del registro ricorsi 2003 ed ai nn. 7, 19 e 40 del registro ricorsi 2004.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso notificato il 4 settembre 2003 e depositato 1'11 settembre 2003 (r.ric. n. 67 del 2003) il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato ha impugnato in via principale la legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 ( Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato ), che all'art. 1.1 ha dichiarato il territorio regionale denuclearizzato e "precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale", sulla base delle "competenze esclusive in materia di urbanistica ed ambiente attribuite dall'art. 3, lettera f , dello Statuto speciale" nonché delle "attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civil

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