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Sentenza Corte Costituzionale 28.01.2005, n. 51

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Sentenza: nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 47 e 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1° marzo 2003, depositato in cancelleria il 7 marzo 2003 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 1° marzo 2003, depositato il successivo 7 marzo, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato alcuni articoli della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) e, fra essi, l'art. 47, recante "Finanziamento di interventi per la formazione professionale".

L'articolo contiene due commi. Il comma 1 prevede che - nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 236 - il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, determina "i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448" (che a sua volta rifinanziava gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, "in materia di formazione professionale"). Il comma 2 - modificando l'art. 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante anch'esso "interventi in materia di formazione professionale" - prevede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destini 100 milioni di euro, per l'anno 2003, "per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato", secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Secondo la Regione ricorrente, la previsione di finanziament

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