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Sentenza Corte Costituzionale 27.01.2005, n. 37

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Sentenza: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 1° marzo 2003, depositato il 7 successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2003.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 1° marzo 2003 e depositato il successivo 7 marzo, la Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), impugnando, in particolare, anche l'art. 35, rubricato "Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica".

La Regione, dopo aver sostenuto che la norma denunciata sarebbe illegittima "nel suo complesso", in quanto non si limiterebbe a dettare principî fondamentali nella materia dell'istruzione, attribuita alla competenza concorrente di Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), svolge più specifiche censure d'incostituzionalità avverso i commi 2 ed 1 del medesimo art. 35.

Quanto al comma 2, esso dispone che, "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003"; altresì precisando che "per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento".

Ad avviso della ricorrente, la disposizione violerebbe gli artt. 117, terzo comma, 3 e 97 Cost., giacché verrebbe a determinare una riduzione dell'orga

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