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Sentenza Corte Costituzionale 26.01.2005, n. 33

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Sentenza: nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, 9 e 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 20 aprile 2000, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2000.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso notificato il 20 aprile 2000 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 28 aprile, la Regione Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

- dell'art. 1, commi 9 e 10, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, agli artt. 17, 42 e 45 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), agli artt. 2 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali), e alla giurisprudenza costituzionale sul principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni;

- dell'art. 1, comma 9, della medesima legge n. 62 del 2000, in riferimento all'art. 119 Cost.;

- dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 62 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost., anche in relazione all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1.1. L'art. 1, comma 9, dell

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