IperTesto Unico IperTesto Unico

Sentenza Corte Costituzionale 26.01.2005, n. 31

_.

Sentenza: nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, e dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) e dell'art. 27, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), promossi con 2 ricorsi della Regione Emilia-Romagna notificati il 1° e il 21 marzo 2003, depositati in cancelleria rispettivamente il 7 e il 27 marzo successivi ed iscritti ai nn. 25 e 32 del registro ricorsi 2003.

Ritenuto in fatto

1.- La Regione Emilia-Romagna, con ricorso (reg. ric. n. 25 del 2003) notificato il 1° marzo 2003 e depositato il successivo giorno 7, ha impugnato diverse disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), tra cui l'art. 26, commi 1, secondo periodo, 2 e 3, e l'art. 56, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

Il primo comma dell'art. 26 prevede la istituzione di un "Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese", stabilendo che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreti "di natura non regolamentare", definisca le modalità di funzionamento del Fondo stesso ed individui "i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate".

Il secondo comma dello stesso art. 26 attribuisce allo stesso Ministro per l'innovazione e le tecnologie - al fine di razionalizzare la spesa informatica, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche - vari poteri di direttiva, controllo, coordinamento, valutazione, approvazione di piani e pro

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.