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Legge regionale Regione Toscana 03.01.2005, n. 5

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di programmazione della rete scolastica regionale. Fonte: Bollettino Ufficiale 12 gennaio 2005, n. 3.

Art. 2 - Introduzione dell'articolo 6 ter nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 6 bis della l.r. 32/2002 è introdotto il seguente articolo 6 ter:

"Art. 6 ter - Conferenza zonale per l'istruzione

1. La conferenza zonale per l'istruzione è formata da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.

2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.

3. La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti; fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona.

4. Secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, ciascuna conferenza garantisce la partecipazione delle province nonché modalità continuative di confronto con le rappresentanze espressive delle componenti delle istituzioni scolastiche autonome per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione.

5. Le modalità continuative di confronto di cui al comma 4 assicurano il ruolo delle parti sociali con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale.".

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