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Decreto legge 31.01.2005, n. 7

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. (G.U. 01.04.2005, n. 75)

Art. 7 septies - Interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"

1. È assegnato un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2005 ad una società a capitale interamente pubblico controllata da Sviluppo Italia S.p.a., al cui capitale sociale possono partecipare la regione Piemonte, la provincia di Torino ed il comune di Torino, direttamente o tramite società di cui detengono la totalità del capitale sociale.

2. La società di cui al comma 1 assume e coordina le iniziative finalizzate ad un più efficace inserimento nel contesto territoriale dei compiti e delle attività svolte dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici di cui all'articolo 1-bis della legge 9 ottobre 2000, n. 285, in adempimento degli impegni contrattuali assunti nei confronti del Comitato internazionale olimpico con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999. La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi. 10

3. Per le iniziative di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 si avvale in via prioritaria degli enti pubblici di cui al comma 1 nonché degli enti e società strumentali della regione Piemonte, della provincia di Torino e del comune di Torino. Limitatamente alla realizzazione delle infrastrutture temporanee e degli allestimenti degli impianti e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, nonché per la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000, funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici, la società di cui al comma 1

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