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Decreto legge 31.01.2005, n. 7

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. (G.U. 01.04.2005, n. 75)

Art. 3 bis - Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali

1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe".

2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "dieci", e dopo le parole: "presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali" sono inserite le seguenti: "e le direzioni generali competenti".

3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale competente";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Il direttore generale competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni".

4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Del comitato fanno parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori generali competenti".

5. All'articolo 19 del decreto legislativo

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