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Comunicato ISTAT 17.01.2005, n.

Rivalutazione per l'anno 2005 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, (assegno per il nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni. (G.U. 03.02.2005, n. 27)

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2005 ai sensi degli articoli 65, comma 4, (assegno al nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è pari al 2 per cento.

(Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17 gennaio 2005).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2005, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 118,38; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a Euro 21.309,43;

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2004, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a Euro 283,92; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a Euro 29.596,45.

 

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