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CCNI 14.01.2005

Mobilità del personale docente, educativa ed ATA per l'a.s. 2005/2006.

Titolo II - Sezione personale docente

Capo V - Posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato e posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie

Art. 26 - Disposizioni generali

1. I posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del corrispondente titolo di studio.

2. I posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1) ovvero assegnati d'ufficio ai soli docenti titolari su tali tipi posto.

3. Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio. Per i docenti provenienti dai ruoli delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole é considerato utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa.

4. Ai fini del computo del quinquennio (che include l'eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dalla applicazione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255 convertito in legge 20.8.2001, n. 333 art. 1 comma 4-bis), é calcolato l'anno scolastico in corso.

5. L'insegnante titolare di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.

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