CCNI 14.01.2005
Titolo I - Disposizioni comuni al personale della scuola
1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 24.7.2003 all'art.10 ha fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola.
2. Il presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2005/06. Il presente contratto mantiene validità anche in presenza di provvedimenti attuativi della legge n.53/2003 per il prossimo anno scolastico.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali.
4. Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale, nel caso in cui, con riferimento alle disposizioni recate dalla legge finanziaria per l'anno 2005, si dovessero verificare modifiche alle configurazioni della titolarità ovvero delle preferenze espresse dal personale nonché in relazione alle disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53 ed a quanto previsto, per il personale A.T.A., dagli articoli 48 e 49 del C.C.N.L. del 24.7.2003.
5. Le connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell'art. 462 del D.l.vo n. 297/94 entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
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