O.M. MIUR 21.02.2005, n. 32
1. Sono ammessi all'esame di Stato:
a. gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale;
b. gli alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2;
c. gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato le ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art.2 c. 1 lett. c) del Regolamento e che siano stati valutati con attribuzione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio finale;
d. gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) del Regolamento, siano stati ammessi alla abbreviazione di cui al successivo comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti pareggiati e per quelli legalmente riconosciuti dal precedente co. 1, lett. d), gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato, esclusivamente per merito, quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, cessano di avere applicazione le disposizioni in materia di rinvio del servizio militare di leva per motivi di studio, in conseguenza della sospensione delle chiamate a svolgere tale servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2005, stabilita dall'artico
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