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Nota MIUR 10.02.2005, prot. n. 243

Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento art. 2, comma 3 bis legge n. 143/2004.

Come è noto, la legge 4 giugno 2004, n. 143, all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), commi 1-bis e 1-ter, prevede la istituzione di corsi speciali, di durata annuale, da parte delle Università e dell'AFAM, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, riservati ai docenti in possesso di 360 giorni di servizio, al fine del conseguimento dell'abilitazione, idoneità all'insegnamento o del diploma di specializzazione per il sostegno.

In conformità di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della suindicata legge, è stato predisposto l'unito decreto n. 21 del 9 febbraio 2005 , con il quale sono state fornite alle Università ed Accademie indicazioni e istruzioni per organizzare ed attivare i corsi in oggetto. Con lo stesso decreto è stato stabilito che i criteri generali di organizzazione dei corsi di cui trattasi si applicano, in quanto compatibili, anche ai corsi speciali annuali istituiti dall'AFAM con D.M. n. 100 dell'8.11.2004.

Ciò premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL. su alcuni punti e profili significativi della delicata materia.

 

Attuazione dei corsi

Nel rispetto delle prerogative didattiche degli organi accademici dei singoli Atenei, i criteri di organizzazione e di monitoraggio dei corsi speciali sono definiti dal Comitato Regionale di coordinamento universitario integrato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale e dai Direttori delle Accademie aventi sede nella Regione. Apposite intese potranno realizzarsi per l'organizzazione dei corsi previsti dal D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004, tra il Direttore Generale Regionale e i Direttori dei Conservatori.

Le modalità di attuazione dei corsi, con particolare riferimento alla loro articolazione e all'assegnazione dei partecipanti, costituiranno oggetto di apposita informativa alle Organizzazioni sindacali.

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