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Legge 04.02.2005, n. 11

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. (G.U. 15.02.2005, n. 37)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 21 - Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

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