Legge 04.02.2005, n. 11
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.