Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41
Titolo III - Programmazione e organizzazione delle funzioni
Capo II - Organizzazione territoriale e funzioni gestionali
1. Le zone-distretto, come individuate nell'allegato A alla l.r. 40/2005, costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e degli interventi di competenza dei comuni.
2. I comuni possono altresì gestire in forma associata le funzioni, i servizi e gli interventi nei livelli ottimali individuati ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 60, a condizione che tale gestione sia svolta in coerenza con la programmazione di ambito zonale.
3. Per le attività che hanno rilevanza per due o più zone-distretto e per le azioni innovative d'interesse regionale, la Regione individua, di concerto con gli enti locali coinvolti, gli ambiti territoriali più appropriati per la loro efficace attuazione.
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