Legge regionale Regione Toscana 24.02.2005, n. 41
Titolo II - Il sistema integrato
Capo II - Soggetti sociali
1. Le finalità di cui all'articolo 15 sono perseguite anche tramite il riconoscimento ed il sostegno ad associazioni familiari, comunque denominate, nelle quali i nuclei familiari realizzano attività di cura e di assistenza alla persona loro affidata, secondo i percorsi disciplinati dall'articolo 7.
2. L'ente pubblico competente disciplina i rapporti con le associazioni familiari attraverso apposite convenzioni.
3. A favore delle famiglie e delle persone sono sostenute esperienze di solidarietà e di auto-aiuto, anche attraverso la realizzazione di servizi di prossimità e di reciprocità.
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